Il job sharing (o contratto ripartito) è uno speciale contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori si obbligano, in solido, nei confronti del datore di lavoro per l’esecuzione di un’unica presta zione lavorativa. Il contratto può essere stipulato, a tempo determinato ovvero indeterminato, in tutti i settori di attività.
I due lavoratori possono (salvo diverse intese) determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché modificare con sensualmente la collocazione temporale. In ogni caso non si tratta di due contratti part time.
È vietata la sostituzione (per impossibilità al lavoro di uno o di entrambi i coobbligati) da parte di terzi soggetti, a meno che non vi sia il consenso del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto e deve indicare, oltre al luogo di lavoro, al trattamento economico e normativo e le misure di sicurezza, anche la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede sia svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati.
I lavoratori ripartiti si obbligano, in solido, nei confronti del datore di lavoro, allo svolgimento dell’intera prestazione dedotta in contratto, fermo restando che sono liberi di ripartire discrezionalmente tra loro la prestazione stessa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento di un soggetto ripartito, gli effetti si producono sull’intera obbligazione contrattuale che, conseguentemente, si estingue, salvo che l’altro coobbligato su richiesta del datore di lavoro si renda disponibile a rendere l’intera prestazione lavorativa (o parte di essa).
In questo caso, il contratto, da ripartito, si trasforma in un normale rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale
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COSTANTINO&partners srl – Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale
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